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DATA: 2017-04-21



Film Senza Limiti, il limite della condanna


Dopo un alternarsi di misure di sequestro e dissequestro e una causa che si trascina da anni, arriva la condanna penale per l'amministratore del portale di streaming.

Il Tribunale di Viterbo ha condannato per la condivisione di contenuti protetti da diritto d'autore l'amministratore del portale di streaming di film pirata filmsenzalimiti.it.

Mancano ancora le motivazioni della sentenza, tuttavia si tratta di una vicenda risalente nel tempo: il sito era stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Arezzo nel 2013, quando risultava essere il portale di streaming video illecito più frequentato in Italia grazie ad un catalogo di oltre 3mila titoli; dissequestrato lo stesso anno e poi di nuovo sottoposto a sequestro nel maggio successivo nel corso delle valutazioni preliminari e delle ingiunzioni richieste dalle parti, il caso aveva permesso al Tribunale di affrontare la questione delle responsabilità delle violazioni di diritto d'autore, e degli inerenti limiti di giurisprudenza territoriale, perpetrate da gestori di un sito web i cui server sono ospitati su server esteri così come il player per la visione dei film in streaming, ma i cui contenuti sono evidentemente resi accessibili e indirizzati al pubblico italiano.

Da allora la giurisprudenza ha riconosciuto il principio secondo il quale rientra nella giurisdizione italiana il sito web indirizzato esplicitamente al pubblico italiano, per lingua e contenuti, anche se i server e quindi i contenuti siano effettivamente ospitati all'estero: d'altra parte la diffusione è sul territorio italiano, come d'altronde è il pubblico. Su questa linea ormai consolidata sono stati per esempio oscurati con decreto di sequestro firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma 152 siti che permettevano la visione di eventi sportivi e film, tra cui rojadirecta.tv, socceryou.com e l'evidente clone filmsenzalimiti.com.Per questo il Giudice ha ora constatato la violazione dell'articolo 171-ter, n. 2 lett. a-bis della L. 633/1941 (che riconosce il diritto esclusivo del detentore del diritto d'autore alla distribuzione dell'opera da esso protetta) e per questo condannato l'amministratore ad otto mesi di carcere, al pagamento di una multa di 1.720 Euro più le spese legali liquidate in oltre 2mila Euro e al risarcimento dei danni nei confronti della Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali (FAPAV), la cui entità sarà stabilita in sede civile.

Proprio FAPAV ha accolto con soddisfazione la sentenza, definita come "una delle condanne più significative mai ottenute in Italia nei confronti di chi distribuisce illecitamente contenuti audiovisivi sul web" che conferma anche, come spiega il Segretario Generale Federico Bagnoli, "l'assoluta centralità dell'approccio follow the money per il contrasto delle attività criminali su internet, sottolineando l'ingente danno economico che la pirateria causa all'industria audiovisiva".

Da parte sua l'avvocato della difesa Fulvio Sarzana ha già annunciato che ricorrerà in appello: "in sede civile hanno ritenuto che non fosse responsabile - ha osservato - in sede penale sì, È singolare". In sede civile, infatti, nel 2016 venne annullata la sanzione amministrativa e stabilita l'assoluzione. Il Tribunale aveva ritenuto "che le osservazioni contenute nel verbale degli agenti di polizia giudiziaria, con il quale venivano contestati il reato e la violazione amministrativa relativi alla messa a disposizione dei film, non potessero costituire di per sé elemento di prova necessario, in assenza di ulteriori prove sulla effettiva illiceità dell'attività". In quella sede tuttavia, ci si riferiva presumibilmente alla quantificazione del danno e all'apportare prove concrete del fine di lucro da parte di controparte, non alla violazione o meno dei diritto d'autore sulle opere condivisione dalla piattaforma: in maniera analoga al recente caso Filmakers.biz affrontato dal Tribunale di Frosinone (che vede sempre l'Avvocato Sarzana nel ruolo della Difesa), il Giudice non sembra essersi addentrato nella definizione delle responsabilità di chi condivide link a opere caricate senza autorizzazione, né spingere per un nuovo orientamento giurisprudenziale in materia, ma ha semplicemente verificato che mancassero le prove necessarie a dimostrare il fine di lucro previsto dall'articolo in questione e soprattutto la quantificazione del danno richiesto dall'accusa.

L'amministratore di filmsenzalimiti.it, da parte sua, sorvolando sul fatto che il diritto d'autore - come affermato anche dall'articolo citato - tutela anche dalla semplice distribuzione di un'opera protetta, ha continuato a difendersi affermando di non aver "mai dato la possibilità di scaricare i film, e neanche li caricavamo". "Sono stati sequestrati dei PC - riferiva tempo addietro - dove di certo non troveranno nulla di inerente alla pirateria, perché filmsenzalimiti non è nulla di inerente alla pirateria".

di Claudio Tamburrino


FONTE: http://punto-informatico.it

RAGGIUNGIBILE ALL'INDIRIZZO:
http://punto-informatico.it/4383167/PI/News/film-senza-limiti-limite-della-condanna.aspx